Fondo di Garanzia INPS
Azienda non soggetta a procedura concorsuale
Quando il datore di lavoro non è soggetto a procedure concorsuali (per dimensioni o tipologia), il lavoratore deve dimostrare l'insolvenza tramite un'esecuzione individuale infruttuosa.
Requisiti probatori
Non basta il pignoramento negativo: la giurisprudenza richiede la prova della complessiva incapienza del patrimonio (mobili, immobili, crediti verso terzi).
- Titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo)
- Atto di precetto notificato
- Pignoramento negativo (mobiliare e/o presso terzi)
- Visure immobiliari, anagrafe tributaria, ricerca conti correnti
Soglie di non fallibilità
Sono escluse dalla liquidazione giudiziale le imprese sotto le soglie di legge (attivo < 300k €, ricavi < 200k €, debiti < 500k € — valutati nel triennio).
Documenti necessari
- Documento d'identità in corso di validità — Fronte/retro di carta d'identità, passaporto o patente.
- Tessera sanitaria / codice fiscale — Per identificazione fiscale e applicazione delle ritenute.
- IBAN del lavoratore — Coordinate bancarie su cui ricevere il pagamento del Fondo.
- Lettera di licenziamento o dimissioni — Documento attestante la cessazione del rapporto di lavoro.
- Ultime buste paga e CU — Per ricostruire la retribuzione di riferimento e le ultime mensilità.
- Calcolo del TFR maturato — Conteggio del datore di lavoro o ricostruzione del consulente.
Riferimenti normativi
- Legge 29 maggio 1982, n. 297 — art. 2 — Istituisce presso l'INPS il Fondo di Garanzia per il TFR: il Fondo si sostituisce al datore insolvente nel pagamento del TFR.
- D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80 — artt. 1-2 — Estende la garanzia alle ultime tre mensilità di retribuzione, comprese nei dodici mesi che precedono l'apertura della procedura.
- D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) — Sostituisce la legge fallimentare. Introduce la liquidazione giudiziale, il concordato preventivo riformato e altri strumenti di regolazione della crisi.
- Circolare INPS 26 luglio 2023, n. 70 — Riepiloga e aggiorna la disciplina del Fondo alla luce del Codice della crisi d'impresa (CCII). Sostituisce le circolari 74/2008 e 32/2010.