Fondo di Garanzia INPS
Cessione del TFR a istituto finanziario
Banche e finanziarie che hanno acquisito il TFR del lavoratore in cessione possono presentare domanda al Fondo come aventi causa, allegando contratto e benestare INPS.
Requisiti
- Contratto di cessione del TFR notificato al datore
- Benestare INPS sulla cessione
- Documenti del rapporto di lavoro del cedente
Documenti necessari
- Documento d'identità in corso di validità — Fronte/retro di carta d'identità, passaporto o patente.
- Tessera sanitaria / codice fiscale — Per identificazione fiscale e applicazione delle ritenute.
- IBAN del lavoratore — Coordinate bancarie su cui ricevere il pagamento del Fondo.
- Lettera di licenziamento o dimissioni — Documento attestante la cessazione del rapporto di lavoro.
- Ultime buste paga e CU — Per ricostruire la retribuzione di riferimento e le ultime mensilità.
- Calcolo del TFR maturato — Conteggio del datore di lavoro o ricostruzione del consulente.
Riferimenti normativi
- Legge 29 maggio 1982, n. 297 — art. 2 — Istituisce presso l'INPS il Fondo di Garanzia per il TFR: il Fondo si sostituisce al datore insolvente nel pagamento del TFR.
- D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80 — artt. 1-2 — Estende la garanzia alle ultime tre mensilità di retribuzione, comprese nei dodici mesi che precedono l'apertura della procedura.