Fondo di Garanzia INPS
Concordato preventivo
Il concordato preventivo (liquidatorio o in continuità) consente di accedere al Fondo per la parte di TFR/mensilità non soddisfatta dal piano omologato.
Quando si applica
Dopo l'omologazione del concordato, il lavoratore può chiedere al Fondo l'integrazione tra il dovuto e quanto previsto dal piano.
Requisiti e termini
- Decreto di omologazione del concordato
- Quantificazione della percentuale concordataria
- Domanda al Fondo per la differenza non soddisfatta
- Termini di prescrizione: 1 anno (mensilità), 10 anni (TFR)
Documenti necessari
- Documento d'identità in corso di validità — Fronte/retro di carta d'identità, passaporto o patente.
- Tessera sanitaria / codice fiscale — Per identificazione fiscale e applicazione delle ritenute.
- IBAN del lavoratore — Coordinate bancarie su cui ricevere il pagamento del Fondo.
- Lettera di licenziamento o dimissioni — Documento attestante la cessazione del rapporto di lavoro.
- Ultime buste paga e CU — Per ricostruire la retribuzione di riferimento e le ultime mensilità.
- Calcolo del TFR maturato — Conteggio del datore di lavoro o ricostruzione del consulente.
Riferimenti normativi
- Legge 29 maggio 1982, n. 297 — art. 2 — Istituisce presso l'INPS il Fondo di Garanzia per il TFR: il Fondo si sostituisce al datore insolvente nel pagamento del TFR.
- D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80 — artt. 1-2 — Estende la garanzia alle ultime tre mensilità di retribuzione, comprese nei dodici mesi che precedono l'apertura della procedura.
- D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) — Sostituisce la legge fallimentare. Introduce la liquidazione giudiziale, il concordato preventivo riformato e altri strumenti di regolazione della crisi.
- Circolare INPS 26 luglio 2023, n. 70 — Riepiloga e aggiorna la disciplina del Fondo alla luce del Codice della crisi d'impresa (CCII). Sostituisce le circolari 74/2008 e 32/2010.