Liquidazione giudiziale (ex fallimento)
La liquidazione giudiziale (dal 15 luglio 2022 in luogo del fallimento, ex Codice della Crisi) è il caso paradigmatico in cui il Fondo di Garanzia INPS interviene per pagare TFR e ultime tre mensilità ai dipendenti dell'impresa insolvente.
Quando si applica
Il datore di lavoro è dichiarato in liquidazione giudiziale dal Tribunale; il curatore predispone lo stato passivo e il giudice delegato ne dichiara l'esecutività.
Da quel momento il lavoratore può chiedere al Fondo TFR e ultime tre mensilità non corrisposte.
Requisiti
- Rapporto di lavoro subordinato cessato
- Credito ammesso allo stato passivo
- Decreto di esecutività dello stato passivo
- Domanda presentata entro 1 anno (mensilità) o 10 anni (TFR)
Procedura
1) Insinuazione al passivo (anche tramite avvocato o patronato).
2) Una volta ottenuto il decreto di esecutività dello stato passivo, dal 31° giorno successivo si può presentare la domanda al Fondo, telematicamente.
3) Il curatore trasmette la dichiarazione (modulo SR52 o tracciato XML) con i dati del rapporto e del credito.
4) L'INPS liquida entro 60 giorni dalla domanda completa.
Documenti necessari
- Documento d'identità in corso di validità — Fronte/retro di carta d'identità, passaporto o patente.
- Tessera sanitaria / codice fiscale — Per identificazione fiscale e applicazione delle ritenute.
- IBAN del lavoratore — Coordinate bancarie su cui ricevere il pagamento del Fondo.
- Lettera di licenziamento o dimissioni — Documento attestante la cessazione del rapporto di lavoro.
- Ultime buste paga e CU — Per ricostruire la retribuzione di riferimento e le ultime mensilità.
- Calcolo del TFR maturato — Conteggio del datore di lavoro o ricostruzione del consulente.
Riferimenti normativi
- Legge 29 maggio 1982, n. 297 — art. 2 — Istituisce presso l'INPS il Fondo di Garanzia per il TFR: il Fondo si sostituisce al datore insolvente nel pagamento del TFR.
- D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80 — artt. 1-2 — Estende la garanzia alle ultime tre mensilità di retribuzione, comprese nei dodici mesi che precedono l'apertura della procedura.
- D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) — Sostituisce la legge fallimentare. Introduce la liquidazione giudiziale, il concordato preventivo riformato e altri strumenti di regolazione della crisi.
- Circolare INPS 26 luglio 2023, n. 70 — Riepiloga e aggiorna la disciplina del Fondo alla luce del Codice della crisi d'impresa (CCII). Sostituisce le circolari 74/2008 e 32/2010.