Fondo di Garanzia INPS
Posizione previdenziale complementare
Il Fondo di garanzia per la posizione previdenziale complementare (art. 5 D.Lgs. 80/1992) tutela i lavoratori dipendenti e parasubordinati per i contributi al fondo pensione complementare non versati dal datore insolvente.
Beneficiari
- Dipendenti iscritti a un fondo pensione complementare
- Parasubordinati iscritti a fondi negoziali compatibili
Documenti aggiuntivi
Estratto contributivo del fondo pensione attestante i versamenti omessi.
Documenti necessari
- Documento d'identità in corso di validità — Fronte/retro di carta d'identità, passaporto o patente.
- Tessera sanitaria / codice fiscale — Per identificazione fiscale e applicazione delle ritenute.
- IBAN del lavoratore — Coordinate bancarie su cui ricevere il pagamento del Fondo.
- Lettera di licenziamento o dimissioni — Documento attestante la cessazione del rapporto di lavoro.
- Ultime buste paga e CU — Per ricostruire la retribuzione di riferimento e le ultime mensilità.
- Calcolo del TFR maturato — Conteggio del datore di lavoro o ricostruzione del consulente.
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80 — artt. 1-2 — Estende la garanzia alle ultime tre mensilità di retribuzione, comprese nei dodici mesi che precedono l'apertura della procedura.
- Circolare INPS 26 luglio 2023, n. 70 — Riepiloga e aggiorna la disciplina del Fondo alla luce del Codice della crisi d'impresa (CCII). Sostituisce le circolari 74/2008 e 32/2010.