Fondo di Garanzia INPS
Ultime 3 mensilità non pagate
Il D.Lgs. 80/1992 estende la garanzia del Fondo alle ultime tre mensilità di retribuzione comprese nei dodici mesi che precedono la cessazione del rapporto/apertura della procedura, entro il massimale legale.
Cosa sono le 'ultime tre mensilità'
Sono le mensilità — anche non consecutive — non corrisposte dal datore, comprese in un arco di 12 mesi rispetto alla data di apertura della procedura concorsuale o della cessazione del rapporto.
Comprendono i ratei di tredicesima, quattordicesima e altre mensilità aggiuntive.
Massimale e prescrizione
Il massimale è pari a tre volte la misura massima della CIG mensile (importo aggiornato annualmente da INPS).
Il termine di prescrizione è di 1 anno dal dies a quo (esecutività stato passivo).
Documenti necessari
- Documento d'identità in corso di validità — Fronte/retro di carta d'identità, passaporto o patente.
- Tessera sanitaria / codice fiscale — Per identificazione fiscale e applicazione delle ritenute.
- IBAN del lavoratore — Coordinate bancarie su cui ricevere il pagamento del Fondo.
- Lettera di licenziamento o dimissioni — Documento attestante la cessazione del rapporto di lavoro.
- Ultime buste paga e CU — Per ricostruire la retribuzione di riferimento e le ultime mensilità.
- Calcolo del TFR maturato — Conteggio del datore di lavoro o ricostruzione del consulente.
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80 — artt. 1-2 — Estende la garanzia alle ultime tre mensilità di retribuzione, comprese nei dodici mesi che precedono l'apertura della procedura.
- Circolare INPS 26 luglio 2023, n. 70 — Riepiloga e aggiorna la disciplina del Fondo alla luce del Codice della crisi d'impresa (CCII). Sostituisce le circolari 74/2008 e 32/2010.