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Fondo di Garanzia INPS

Ultime 3 mensilità non pagate

Il D.Lgs. 80/1992 estende la garanzia del Fondo alle ultime tre mensilità di retribuzione comprese nei dodici mesi che precedono la cessazione del rapporto/apertura della procedura, entro il massimale legale.

Cosa sono le 'ultime tre mensilità'

Sono le mensilità — anche non consecutive — non corrisposte dal datore, comprese in un arco di 12 mesi rispetto alla data di apertura della procedura concorsuale o della cessazione del rapporto.

Comprendono i ratei di tredicesima, quattordicesima e altre mensilità aggiuntive.

Massimale e prescrizione

Il massimale è pari a tre volte la misura massima della CIG mensile (importo aggiornato annualmente da INPS).

Il termine di prescrizione è di 1 anno dal dies a quo (esecutività stato passivo).

Documenti necessari

  • Documento d'identità in corso di validitàFronte/retro di carta d'identità, passaporto o patente.
  • Tessera sanitaria / codice fiscalePer identificazione fiscale e applicazione delle ritenute.
  • IBAN del lavoratoreCoordinate bancarie su cui ricevere il pagamento del Fondo.
  • Lettera di licenziamento o dimissioniDocumento attestante la cessazione del rapporto di lavoro.
  • Ultime buste paga e CUPer ricostruire la retribuzione di riferimento e le ultime mensilità.
  • Calcolo del TFR maturatoConteggio del datore di lavoro o ricostruzione del consulente.

Vedi la checklist completa per questo caso →

Riferimenti normativi