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IMU 2026: Guida Completa a Calcolo, Scadenze, Esenzioni e Pagamento F24

📌 In sintesi: Guida aggiornata IMU 2026: tutti i soggetti obbligati, come calcolare l'imposta municipale unica, aliquote comunali, esenzioni per prima casa, scadenze acconto 16 giugno e saldo 16 dicembre 2026, modalità di pagamento con modello F24 e codici tributo. Consulenza gratuita CAF a Roma Vigne Nuove.

Cos'è l'IMU e perché è importante nel 2026

L'IMU (Imposta Municipale Unica) rappresenta uno dei tributi locali più rilevanti per i proprietari di immobili in Italia. Introdotta nel 2012 in sostituzione dell'ICI (Imposta Comunale sugli Immobili), l'IMU ha ampliato significativamente la base imponibile, estendendo l'obbligo Tributario anche alla prima casa e introducendo meccanismi di gestione più articolati. Nel corso degli anni, la normativa ha subito numerose modifiche, con l'obiettivo di semplificare gli adempimenti e ridurre il carico fiscale su determinate categorie di immobili.

Per il 2026, l'IMU conferma le proprie caratteristiche fondamentali, mantenendo la struttura introdotta dalle precedenti manovre finanziarie. Nonostante le voci circolate negli anni scorsi su una possibile abolizione o profonda riforma, l'imposta rimane pienamente in vigore e rappresenta una fonte di entrata essenziale per i bilanci comunali. I Comuni continuano a esercitare la facoltà di variare le aliquote entro limiti stabiliti dalla legge, generando spesso notevoli differenze tra un territorio e l'altro.

La differenza principale tra ICI e IMU risiede nell'ampliamento della base imponibile: mentre l'ICI esentava la prima casa dall'imposizione, l'IMU ha introdotto l'obbligo di pagamento anche per l'abitazione principale, successivamente mitigato dall'introduzione di detrazioni e dalla possibilità per i Comuni di azzerare l'aliquota per le abitazioni non di lusso. Inoltre, l'IMU ha disciplinato in modo più organico la posizione dei soggetti passivi, chiarendo gli obblighi per usufruttuari, titolari di diritti reali e proprietari di immobili all'estero.

Le novità IMU 2026 riguardano principalmente l'aggiornamento dei coefficienti catastali per talune categorie, la conferma delle esenzioni per specifiche tipologie di immobili (come quelli posseduti da anziani residenti in RSA o da soggetti con disabilità), e l'introduzione di nuove regole per il comodato d'uso gratuito tra parenti. Il governo ha inoltre confermato l'esclusione degli immobili locati a canone concordato dall'applicazione dell'IMU elevata, mantenendo le agevolazioni per favorire il mercato delle locazioni a prezzi accessibili.

In questo contesto, è fondamentale che i proprietari immobiliari comprendano attentamente gli obblighi derivanti dall'IMU, al fine di evitare sanzioni per omesso o ritardato pagamento. La complessità del sistema fiscale italiano, unita alla possibilità per i Comuni di emanare regolamenti propri, rende altamente consigliabile rivolgersi a un CAF o a un professionista del settore per ottenere un calcolo preciso dell'imposta dovuta e verificare la sussistenza di eventuali esenzioni o riduzioni.

Chi è obbligato a pagare l'IMU nel 2026

L'obbligo IMU ricade su una pluralità di soggetti, identificati dal Legislatore in base al rapporto giuridico che li lega all'immobile. La platea dei contribuenti è quindi ampia e include non soltanto i proprietari diretti, ma anche i titolari di diritti reali di godimento e, in determinati casi, i detentori qualificati dell'immobile.

Il proprietario rappresenta il soggetto passivo principale dell'IMU. Si considera proprietario chi è iscritto al catasto come titolare di diritto di proprietà, ovvero chi dispone di un titolo idoneo a trasferire la proprietà (ad esempio, un contratto di compravendita non ancora registrato, ma con effetti provvisori). Il possesso a titolo di proprietà include anche la multiproprietà e i diritti individuali su porzioni immobiliari in regime di comproprietà. In caso di comproprietà, ciascun comproprietario è tenuto al pagamento dell'IMU in proporzione alla propria quota di possesso, salvo diversi accordi tra le parti.

I titolari di diritto reale di usufrutto sono obbligati al pagamento dell'IMU per l'intero importo dell'imposta. L'usufrutto, disciplinato dagli articoli 981 e seguenti del Codice Civile, conferisce al titolare il diritto di godere del bene altrui, percepinduone i frutti, ma con l'obbligo di conservarne la sostanza. In caso di usufrutto su un immobile, l'usufruttuario è il soggetto passivo dell'IMU, mentre il nudo proprietario non ha obblighi tributari finché dura il diritto di godimento altrui. L'usufrutto può essere costituito per testamento, per legge (come nel caso del coniuge superstite) o per contratto, e si estingue generalmente con la morte dell'usufruttuario o con il decorso del termine stabilito.

Anche i titolari di diritto d'uso e di abitazione sono soggetti passivi dell'IMU. Il diritto d'uso conferisce la facoltà di servirsene e di percepire i frutti necessari ai bisogni della propria famiglia, mentre il diritto di abitazione permette di abitare l'immobile con la propria famiglia. Questi diritti, che presuppongono un rapporto di parentela o affinità con il proprietario, vengono spesso concessi a favore del coniuge separato o divorziato, dei genitori o di altri familiari. Chi ne è titolare è tenuto a corrispondere l'IMU in quanto utilizzatore effettivo dell'immobile.

L'enfiteuta e il superficiario sono altresì soggetti passivi dell'imposta. L'enfiteusi, ormai di raro utilizzo nella prassi contrattuale, conferisce il diritto di godere del fondo altrui con l'obbligo di migliorarlo e di pagare un canone periodico (fondo enfiteutico). Il superficiario ha invece il diritto di costruire o piantare su un fondo altrui, mantenendo la proprietà delle opere realizzate. In entrambi i casi, il titolare del diritto reale limitato è responsabile del pagamento dell'IMU sull'intero immobile.

I concessionari di aree demaniali e i locatari di immobili in leasing possono altresì rientrare nella categoria dei soggetti passivi, a seconda della qualificazione del loro rapporto con l'immobile. In particolare, per i contratti di leasing immobiliare, la prassi dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il locatario finanziario (utilizzatore) è il soggetto tenuto al pagamento dell'IMU, in quanto esercita un possesso assimilabile a quello del proprietario.

È importante sottolineare che l'obbligo IMU sussiste indipendentemente dalla residenza anagrafica del soggetto passivo. Un cittadino italiano residente all'estero che possiede un immobile in Italia è comunque tenuto al pagamento dell'imposta, secondo le regole generali. Analogamente, un cittadino straniero residente in Italia deve versare l'IMU per tutti gli immobili posseduti nel territorio nazionale, salvo le esenzioni previste dalla legge.

Aliquote IMU 2026: tabella e guida completa

Le aliquote IMU rappresentano le percentuali che vengono applicate alla base imponibile per determinare l'imposta dovuta. La legge di Bilancio ha fissato un'aliquota base dello 0,86% per tutti i comuni italiani, ma ha altresì conferito agli enti locali la facoltà di modificarla, entro limiti minimi e massimi specifici, per adeguarla alle esigenze del proprio territorio e della propria politica fiscale.

Per i fabbricati abitativi (categorie catastali A/1, A/2, fino ad A/8 e A/9), l'aliquota di base è dello 0,86%. I comuni possono aumentarla fino all'1,06% o diminuirla fino a azzerarla completamente per l'abitazione principale non di lusso. Per le abitazioni principali di lusso (categorie A/1, A/8 e A/9, cd. "case signorili", "ville" e "castelli"), l'aliquota base è sempre dello 0,86%, ma i comuni possono variare tale percentuale con maggiorazioni significative, arrivando talvolta all'1,14%.

Per i fabbricati categoria D (immobili a destinazione speciale: alberghi, teatri, fabbricati industriali, banche, ecc.) e categorie A/10 e C/1 (uffici e negozi), i margini di variazione sono più ampi. L'aliquota base è sempre dello 0,86%, ma i comuni possono applicare aliquote fino all'1,06% per i fabbricati D e C/1, con possibilità di incrementi ulteriori per i soli immobili D (fino all'1,14% in alcuni casi specifici).

Per le aree edificabili, l'aliquota base è sempre dello 0,86%, con possibilità di aumento fino all'1,06%. Per i terreni agricoli, l'aliquota è applicata solo ai terreni non esenti (posseduti da soggetti diversi da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali), con aliquota base dello 0,86% e variazioni possibili fino all'1,06%.

Di seguito una tabella riepilogativa delle aliquote IMU 2026:

Tipologia immobileAliquota BaseVariazione ammessa
Abitazione principale non di lusso (A2-A7)0% (esente)Da 0% a 0,86%
Abitazione principale di lusso (A1, A8, A9)0,86%Da 0,86% a 1,06%
Altri fabbricati (A/10, C/1, C/2, C/3, C/4, C/5)0,86%Da 0,86% a 1,06%
Fabbricati categoria D0,86%Da 0,86% a 1,06%
Aree edificabili0,86%Da 0,86% a 1,06%
Terreni agricoli (non esenti)0,86%Da 0,86% a 1,06%

Per il Comune di Roma, le aliquote IMU 2026 confermano l'orientamento degli anni precedenti. L'aliquota per l'abitazione principale non di lusso resta azzerata (0%), garantendo l'esenzione totale a favore dei proprietari di immobili di categoria A2-A7. Per l'abitazione principale di lusso (A1, A8, A9), l'aliquota è fissata allo 0,86% (aliquota base). Per i fabbricati categoria D e i negozi (C/1), il Comune di Roma ha mantenuto un'aliquota maggiorata, rispettivamente dell'1,06% e dello 0,96%, al fine di recuperare gettito da immobili a elevato valore commerciale.

È fondamentale consultare il regolamento IMU del proprio comune per conoscere le aliquote effettivamente applicate nel 2026. Ogni variazione deliberata dalla Giunta Comunale deve essere pubblicata sul sito istituzionale dell'ente e comunicata al Ministero dell'Economia entro il termine del 28 ottobre dell'anno precedente, in modo che i contribuenti possano prendere visione delle modifiche in tempo utile per il calcolo dell'acconto.

Come si calcola l'IMU: formula, rendita catastale e moltiplicatori

Il calcolo dell'IMU segue una metodologia precisa, articolata in diverse fasi che partono dalla determinazione della base imponibile fino ad arrivare all'applicazione dell'aliquota e delle eventuali detrazioni. Comprendere questo meccanismo è essenziale per verificare la correttezza dell'importo indicato dal CAF o dal commercialista, nonché per effettuare un calcolo autonomo in caso di necessità.

La base imponibile IMU si determina a partire dalla rendita catastale, un valore attribuito dall'Agenzia delle Entrate a ciascun immobile iscritto al catasto. Tale rendita viene calcolata in base a criteri che considerano la destinazione d'uso, la classe catastale (che esprime il livello di produttività dell'immobile), la zona censuaria e le caratteristiche specifiche dell'unità immobiliare. Le rendite catastali vengono periodicamente aggiornate dall'Agenzia delle Entrate, anche a seguito di interventi edilizi che modificano le caratteristiche dell'immobile.

Il primo passaggio per il calcolo della base imponibile consiste nella rivalutazione della rendita catastale del 5%. Questo coefficiente di aggiornamento, introdotto per tenere conto dell'inflazione e delle variazioni del mercato immobiliare, si applica a tutte le categorie catastali senza distinzione. Ad esempio, una rendita catastale di 1.000 euro diventa 1.050 euro dopo la rivalutazione.

Al valore così ottenuto si applica il moltiplicatore catastale, che varia in funzione della categoria dell'immobile. Questo coefficiente riflette la capacità reddituale dell'immobile e il suo valore di mercato, differenziando tra diverse tipologie immobiliari. I moltiplicatori attualmente in vigore sono i seguenti:

  • 160 — Categorie A (esclusa A/10), B e C (esclusa C/1): si applica a tutte le abitazioni (A/1, A/2, ..., A/9), agli uffici studi (B/1, B/2), ai laboratori artigianali (C/2, C/3, C/4) e alle rimesse e stalle (C/5, C/6, C/7)
  • 140 — Categoria B/1, B/2 e C/2, C/3, C/4, C/5, C/6, C/7
  • 80 — Categoria C/1 (negozi e botteghe) e C/3, C/4, C/5
  • 65 — Categorie D (immobili a destinazione speciale): alberghi, teatri, cinema, fabbricati industriali, banche, assicurazioni, ospedali pubblici, ecc.
  • 55 — Categoria D/5 (diritti di superfici su edifici residenziali)

La formula per il calcolo della base imponibile IMU è dunque la seguente:

Base Imponibile = Rendita Catastale × 1,05 × Moltiplicatore

Una volta determinata la base imponibile, si applica l'aliquota IMU vigente per la tipologia di immobile in esame (a seconda del comune e delle caratteristiche dell'immobile), per ottenere l'imposta lorda annuale. Da tale importo si sottraggono le detrazioni previste dalla legge, che per il 2026 ammontano a 200 euro per l'abitazione principale (solo per immobili di categoria A/1, A/8 e A/9), oltre a 50 euro per ciascun figlio residente anagraficamente nell'abitazione principale, di età inferiore a 26 anni, fino a un massimo di 8 figli (ovvero 400 euro aggiuntivi).

Esempio pratico di calcolo IMU: si consideri un appartamento di categoria A/2, situato nel Comune di Roma, con rendita catastale di 800 euro. La base imponibile si calcola come segue: 800 × 1,05 × 160 = 134.400 euro. Applicando l'aliquota dello 0% (abitazione principale non di lusso a Roma), l'imposta dovuta è pari a zero euro, poiché il comune ha azzerato l'aliquota per questa tipologia. Se l'immobile fosse stato located in un comune con aliquota base 0,86%, l'imposta annua sarebbe stata 134.400 × 0,86% = 1.156,04 euro.

Per le aree edificabili, la base imponibile è costituita dal valore venale dell'area, ovvero il prezzo che questa avrebbe in condizioni di normali compravendite. In mancanza di compravendite recenti o di accordi transattivi, i comuni forniscono valori di riferimento tramite delibere consiliari. Per i terreni agricoli, la base imponibile è data dalla rendita dominicale (rideterminata con perizia dichiarata e registrata) rivalutata del 25% e moltiplicata per 110 (per i coltivatori diretti) o per 130 (per gli altri soggetti).

Esenzioni e riduzioni IMU: prima casa, immobili storici e terreni agricoli

Il sistema IMU prevede numerous esenzioni e riduzioni dell'imposta, finalizzate ad alleviare il carico fiscale su determinate categorie di immobili o di soggetti passivi. Conoscere queste agevolazioni è fondamentale per non versare più del dovuto e per beneficiare appieno delle opportunità previste dalla legge.

L'esenzione per l'abitazione principale rappresenta la agevolazione più significativa e più utilizzata. Per "abitazione principale" si intende l'immobile (categoria A/2-A/7) adibito a dimora abituale del proprietario, del suo nucleo familiare o di usufruttuario, a condizione che tale destinazione sia anagraficamente verificabile. L'esenzione si estende alle pertinenze dell'abitazione principale, classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e cantine), C/6 (box auto) e C/7 (tetti e tettoie), limitatamente a una pertinenza per ciascuna categoria. Sono pertinenze anche le autorimesse singole, anche se iscritte in unità immobiliare diversa dall'abitazione.

L'esenzione per abitazione principale non si applica agli immobili di categoria A/1, A/8 e A/9 (cd. "abitazioni di lusso"), per i quali l'IMU è dovuta nella misura piena, salvo diverse deliberazioni del comune che possono prevedere aliquote ridotte. Tuttavia, anche per queste categorie è prevista una detrazione di 200 euro, aumentabile di 50 euro per ogni figlio di età inferiore a 26 anni convivente (fino a un massimo di 400 euro per 8 figli).

Gli immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio) godono di un'agevolazione del 50% dell'IMU dovuta. Questa riduzione si applica agli immobili dichiarati di interesse culturale o paesaggistico, sottoposti a vincolo storico-artistico o ambientale, a condizione che il proprietario, usufruttuario o titolare di diritto reale di godimento non ne derivi un reddito (ad esempio, tramite locazione). Per beneficiare dell'agevolazione, è necessario che il vincolo sia formally notificato al proprietario e che l'immobile sia effettivamente utilizzato in conformità alle prescrizioni imposte dalla normativa culturale.

I terreni agricoli sono esenti dall'IMU quando posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti alla previdenza sociale. L'esenzione si applica a condizione che il terreno sia effettivamente destinato all'attività agricola e che il proprietario svolga in maniera abituale e professionale tale attività. L'esenzione spetta anche ai terreni located in comuni montani (classificati come tali dall'ISTAT), indipendentemente dalla qualifica del possessore, nonché ai terreni situati in aree svantaggiate, secondo la classificazione europea.

Altre esenzioni IMU riguardano:

  • Immobili posseduti da soggetti residenti all'estero (art. 9, comma 8-bis del D.L. 47/2014): esenzione per un immobile posseduto in Italia da cittadini italiani non residenti, a condizione che non sia locate o ceduto. L'immobile deve essere adibito a dimora abituale al momento del rientro in Italia (da effettuarsi entro 12 mesi dall'acquisto o dalla costruzione).
  • Immobili destinati a ONLUS, associazioni di promozione sociale e fondazioni, limitatamente ai beni strumentali all'attività istituzionale.
  • Fabbbricati rurales ad uso strumentale (categoria D/10), necessary all'attività agricola.
  • Immobili inagibili o non utilizzabili, per i quali è prevista una riduzione del 50% della base imponibile, a condizione che l'inagibilità o l'inutilizzabilità sia attestata da un tecnico abilitato o risultante dalla documentazione urbanistica.
  • Alloggi sociali assegnati da enti di edilizia residenziale pubblica.

Scadenze IMU 2026: acconto 16 giugno e saldo 16 dicembre

Il calendario IMU 2026 conferma le consuete due rate, con scadenze che rappresentano appuntamenti fiscali obbligatori per tutti i proprietari di immobili soggetti all'imposta. La corretta individuazione delle date e la comprensione delle regole di calcolo per ciascuna rata sono essenziali per evitare errori di versamento e conseguenti sanzioni.

La prima rata (acconto) dell'IMU 2026 deve essere corrisposta entro il 16 giugno 2026. L'acconto viene calcolato applicando alla base imponibile l'aliquota, le detrazioni e le esenzioni vigenti nell'anno precedente (ovvero le aliquote e le norme in essere al 31 dicembre 2025), salvo diverse indicazioni normative. Questo criterio di calcolo garantisce al contribuente di versare un importo ragionevolmente vicino a quello che sarà dovuto a saldo, limitando conguagli significativi in sede di secondo versamento.

La seconda rata (saldo) deve essere versata entro il 16 dicembre 2026. Il saldo rappresenta la differenza tra l'imposta dovuta per l'intero anno 2026, calcolata secondo le normative vigenti al 31 dicembre 2026, e l'acconto già versato. Eventuali modifiche normative introdotte entro il 28 ottobre 2026 (termine di approvazione del bilancio comunale) si riflettono automaticamente nel calcolo del saldo. Se il saldo è zero o negativo (acconto superiore al dovuto), il contribuente non deve effettuare alcun versamento e può richiedere il rimborso della differenza o utilizzarla in compensazione.

È possibile optare per il versamento unico annuale in luogo delle due rate. In tal caso, l'intero importo dell'IMU 2026 deve essere corrisposto entro il 16 giugno 2026, applicando le aliquote e le norme dell'anno in corso. Questa opzione può essere conveniente per i contribuenti che preferiscono regolarizzare subito la propria posizione fiscale e non avere debiti pendenti nella seconda parte dell'anno.

Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente mediante modello F24, utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), tramite home banking, oppure presso qualsiasi sportello di banche, Poste Italiane e agenti della riscossione. Non è più ammesso il pagamento con bollettino postale. Il contribuente è tenuto a conservare la ricevuta di versamento, che costituisce documentazione comprovante l'adempimento dell'obbligo Tributario.

Come pagare l'IMU: guida al modello F24 e codici tributo

Il pagamento dell'IMU avviene esclusivamente attraverso il modello F24, un documento unificato di pagamento utilizzato per versare imposte, contributi e premi INPS, INAIL e casse professionali. L'utilizzo dell'F24 garantisce la corretta imputazione del versamento al comune competente e consente un'agevole gestione dei crediti e dei debiti tributari.

La compilazione del modello F24 per il pagamento dell'IMU richiede la compilazione di specifici campi. Nel frontespizio del modulo è necessario indicare i dati anagrafici del contribuente (codice fiscale, cognome e nome o denominazione), il domicilio fiscale (se diverso dalla residenza), il Comune di residenza e la provincia. La sezione "IMU e altri Tributi locali" ospita i dati relativi all'immobile e all'imposta dovuta.

I codici tributo IMU identificano la tipologia di immobile e la nature del versamento (acconto, saldo, conguaglio). I principali codici in uso nel 2026 sono:

  • 3912 — IMU abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8, A/9, cd. "di lusso")
  • 3913 — IMU fabbricati rurali ad uso strumentale (categoria D/10)
  • 3914 — IMU terreni agricoli
  • 3915 — IMU aree edificabili
  • 3916 — IMU altri fabbricati (tutte le altre categorie catastali diverse da abitazione principale, rurali e terreni)
  • 3918 — IMU interesse semplice (in caso di ravvedimento)

Per ciascun codice tributo è necessario indicare:

  • Il codice ente/codice comune del comune in cui è located l'immobile (reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate o sul sito del comune stesso, generalmente formato da 6 caratteri alfanumerici)
  • La razione (1 per acconto, 2 per saldo, 3 per acconto/saldo in unica soluzione)
  • Il numero di immobili (indicare 1 se si tratta di un solo immobile per quel codice)
  • La base imponibile (importo della base imponibile IMU)
  • La aliquota (in formato decimale, es. 0,0086 per l'8,6 per mille)
  • L'importo da versare (calcolato automaticamente o manualmente)

Il pagamento può essere effettuato online attraverso i seguenti canali:

  • Servizio Telematico dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) — accessibile con credenziali SPID, CIE o CNS
  • Home banking — quasi tutte le banche offrono la possibilità di compilare e inviare l'F24 direttamente dal proprio conto corrente
  • App IO e altri servizi pagoPA — per il pagamento tramite smartphone

Presso gli sportelli bancari e postali, è possibile compilare il modello cartaceo e consegnarlo allo sportello per l'elaborazione. In questo caso, è importante verificare preventivamente che lo sportello sia abilitato alla ricezione di F24 per IMU. Il pagamento produce effetti il giorno della sua esecuzione, a condizione che il modello sia correttamente compilato e che sia presente la disponibilità sul conto.

Comodato d'uso gratuito IMU 2026: regole per parenti

Il comodato d'uso gratuito rappresenta una delle fattispecie più delicate dell'IMU, in quanto coinvolge rapporti familiari e richiede un'attenta verifica dei requisiti per l'eventuale applicazione di esenzioni o riduzioni. La normativa IMU ha introdotto specifiche agevolazioni per il comodato tra parenti, al fine di evitare che la tassazione scoraggi la prassi di concedere in uso gratuito un immobile a familiari bisognosi.

Il comodato d'uso gratuito è un contratto disciplinato dall'art. 1803 e seguenti del Codice Civile, con il quale una parte (comodante) consegna all'altra (comodatario) un bene mobile o immobile per un uso determinato, con l'obbligo di restituirlo. Il contratto può essere a titolo gratuito (senza corrispettivo) e non richiede forme particolari, fatta salva la forma scritta per la,成本e per la validity erga omnes ai fini fiscali.

Per il pagamento IMU in caso di comodato, la legge prevede che il comodatario (utilizzatore dell'immobile) sia tenuto al pagamento dell'imposta in qualità di soggetto passivo. Tuttavia, esistono specifiche agevolazioni per il comodato tra parenti in linea retta (genitori-figli, nonni-nipoti) entro il primo grado, o tra coniugi, a condizione che siano soddisfatti determinati requisiti.

La regola agevolata per il comodato IMU 2026 prevede che:

  • Il contratto di comodato sia registrato presso l'Agenzia delle Entrate (obbligo dal 2016)
  • Il comodatario utilizzi l'immobile come abitazione principale
  • Il comodante possieda un solo immobile in Italia (oltre all'abitazione data in comodato) e sia fiscalmente residente all'estero, oppure sia titolare di un solo immobile locate a canone concordato, oppure ancora sia titolare di un immobile in regione diversa
  • Il comodato sia concesso a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) o al coniuge

In presenza di tali requisiti, il comodante può richiedere l'applicazione dell'aliquota agevolata dello 0,56% (anziché l'aliquota ordinaria fino all'1,06%) sulla base imponibile dell'immobile concesso in uso gratuito. Tale aliquota ridotta si applica sulla quota di possesso corrispondente alla percentuale di utilizzo da parte del comodatario. In assenza dei requisiti, l'IMU è dovuta nella misura piena, applicando l'aliquota prevista per gli "altri fabbricati".

È importante sottolineare che il comodato d'uso gratuito non esonera il comodatario dal versamento dell'IMU in qualità di soggetto passivo, salvo diversa pattuizione contrattuale tra le parti. Tuttavia, nella prassi, è frequente che sia il proprietario (comodante) a farsi carico del pagamento dell'imposta, trattandosi di un immobile di sua proprietà concesso in uso gratuito. In tal caso, è consigliabile formalizzare l'accordo nel contratto di comodato per evitare future contestazioni.

IMU immobili all'estero: obblighi per italiani residenti

Gli italiani residenti in Italia che possiedono immobili situati all'estero sono soggetti a specifici obblighi IMU, disciplinati dall'art. 9-bis del D.L. 47/2014. L'IMU sugli immobili esteri è regolata da normative particolari che tengono conto delle peculiarità della tassazione immobiliare internazionale e degli accordi bilaterali stipulati dall'Italia con i singoli paesi.

A differenza degli immobili located in Italia, per i quali l'IMU è disciplinata uniformemente su tutto il territorio nazionale, gli immobili all'estero sono soggetti a regole specifiche che dipendono dal paese in cui l'immobile è situato. In particolare, la base imponibile è determinata in modo diverso rispetto a quella prevista per gli immobili italiani, facendo riferimento al valore di mercato dell'immobile nel paese estero, converted in euro al cambio della data di acquisto o di presentazione della dichiarazione.

L'aliquota IMU per immobili esteri è fissata nella misura dello 0,76% del valore dell'immobile, con la possibilità per i comuni di aumentarla fino all'1,06%. Tale aliquota si applica indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile (abitazione principale, seconda casa, immobile locato), senza previsione di esenzioni per l'abitazione principale salvo specifiche eccezioni.

Gli italiani residenti all'estero (cd. "expat") che possiedono immobili in Italia godono invece di una specifica esenzione IMU (art. 9, comma 8-bis del D.L. 47/2014), a condizione che l'immobile sia detenuto in Italia e non sia locate. L'esenzione spetta per un solo immobile per ciascun soggetto passivo e a condizione che il proprietario rientri in Italia entro 12 mesi dall'acquisto o dalla costruzione. In caso di mancato rientro, l'agevolazione viene meno e l'IMU deve essere corrisposta con retroattività.

Per gli immobili all'estero posseduti da soggetti fiscalmente residenti in Italia, è inoltre necessario:

  • Dichiarare il possesso nel quadro RM del modello Unico Persone Fisiche, indicando il valore dell'immobile e le eventuale imposte pagate all'estero
  • Applicare le regole di tassazione integrata: l'IMU pagata all'estero può essere detratta dall'imposta dovuta in Italia, secondo i criteri stabiliti dalle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni
  • Monitorare le variazioni di cambio: il valore dell'immobile in euro può variare in funzione dei tassi di cambio, con conseguenze sulla base imponibile IMU

La mancata dichiarazione di un immobile estero o il mancato versamento dell'IMU comporta l'applicazione di sanzioni che possono arrivare al 240% dell'imposta evasa (o al 120% in caso di ravvedimento), oltre agli interessi legali e alla possible applicazione di misure cautelari sugli immobili situati in Italia.

Ravvedimento IMU: sanzioni e interessi per omesso o ritardato pagamento

Il ravvedimento operoso rappresenta lo strumento attraverso il quale il contribuente può sanare espontaneamente un errore o un'omissione nella liquidazione o nel pagamento dell'IMU, beneficiando di una riduzione delle sanzioni previste dalla legge. Questo istituto, disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997, è applicabile a condizione che non sia stato già notificato un avviso di accertamento o un atto di liquidazione da parte dell'ente comunale.

Per beneficiare del ravvedimento, il contribuente deve autocertificare l'errore commesso e versare contestualmente l'imposta dovuta, gli interessi legali (calcolati su base giornaliera dal giorno di scadenza al giorno di effettivo versamento) e la sanzione ridotta. Il ravvedimento è consentito per:

  • Omesso versamento — mancato pagamento totale o parziale dell'IMU entro la scadenza prevista
  • Versamento insufficiente — pagamento di un importo inferiore al dovuto
  • Errori nella liquidazione — calcolo errato della base imponibile o applicazione di aliquota sbagliata
  • Mancata presentazione della dichiarazione IMU (ove prevista)

Le sanzioni per ravvedimento IMU variano in base al momento in cui il contribuente provvede alla regolarizzazione:

  • Entro 14 giorni dalla scadenza: sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo (fino a un massimo dell'1,4%) + interessi legali giornalieri
  • Da 15 a 90 giorni dalla scadenza: sanzione fissa del 1,5% (ravvedimento breve) + interessi legali
  • Da 91 giorni a un anno dalla scadenza: sanzione del 1,67% (ravvedimento medio) + interessi legali
  • Da uno a due anni dalla scadenza: sanzione del 3,75% (ravvedimento lungo) + interessi legali
  • Oltre due anni: sanzione del 4,29% (ravvedimento plus) + interessi legali

Gli interessi legali sono calcolati applicando il tasso di interesse legale vigente (attualmente lo 0,50% annuo, salvo successive variazioni) in misura giornaliera, per il periodo compreso tra la data di scadenza del versamento e quella di effettivo pagamento. Il calcolo degli interessi è effettuato secondo la formula: Imposta × tasso legale × giorni/365.

È importante sottolineare che il ravvedimento operoso non è più esperibile dopo la notifica dell'avviso di accertamento da parte del Comune, né dopo la notifica della cartella di pagamento da parte dell'agente della riscossione. In tali casi, il contribuente può contestare l'atto avanti alle Commissioni tributarie competenti oppure chiedere la rateizzazione del debito secondo le regole generali.

Casi pratici: 4 esempi di calcolo IMU reali

Per comprendere appieno il funzionamento dell'IMU, è utile analizzare alcuni casi pratici che illustrano le diverse situazioni in cui i contribuenti possono trovarsi. Di seguito quattro esempi concreti, elaborati dal team CAF del Centro Pratiche Flaiano.

Caso 1 — Abitazione principale non di lusso a Roma

La signora Bianchi possiede a Roma un appartamento di categoria A/3 (rendita catastale 650 euro), adibito ad abitazione principale. Il marito è deceduto e la signora è proprietaria al 100%. La figlia di 24 anni convive e risulta anagraficamente residentie. Essendo l'immobile a Roma, l'aliquota per l'abitazione principale non di lusso è azzerata. IMU dovuta: 0 euro. La detrazione per la figlia a carico non si applica in assenza di imposta, ma può essere utilizzata in dichiarazione dei redditi come detrazione per l'abitazione principale.

Caso 2 — Seconda casa a Milano con rendita catastale elevata

Il signor Rossi possiede a Milano un appartamento di categoria A/2 (rendita catastale 1.200 euro) utilizzato come seconda casa. Il comune di Milano ha deliberato un'aliquota dell'1,01% per le seconde abitazioni. Base imponibile: 1.200 × 1,05 × 160 = 201.600 euro. Imposta lorda: 201.600 × 1,01% = 2.036,16 euro. IMU dovuta: 2.036,16 euro (rateizzabile in due tranche: acconto 1.018,08 euro entro il 16 giugno, saldo 1.018,08 euro entro il 16 dicembre).

Caso 3 — Negozio locate a canone concordato

La società immobiliare Alfa S.r.l. possiede un negozio (categoria C/1) in Roma, rendita catastale 3.500 euro, locate a un artigiano con contratto a canone concordato (Legge 431/98). Il Comune di Roma applica un'aliquota dello 0,96% per i C/1. Base imponibile: 3.500 × 1,05 × 80 = 294.000 euro. Imposta lorda: 294.000 × 0,96% = 2.822,40 euro. Tuttavia, l'immobile locate a canone concordato beneficia dell'agevolazione del 25%, per cui l'IMU effettivamente dovuta è 2.822,40 × 75% = 2.116,80 euro.

Caso 4 — Terreno agricolo posseduto da imprenditore agricolo

Il signor Verde è coltivatore diretto, iscritto alla gestione INPS agricola, e possiede un terreno agricolo in provincia di Latina con rendita dominicale di 400 euro. Il terreno è effettivamente destinato alla coltivazione di cereali. trattandosi di coltivatore diretto, il terreno agricolo è esente da IMU ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 504/1992. IMU dovuta: 0 euro. L'esenzione spetta a condizione che il signor Verde mantenga l'iscrizione come coltivatore diretto e che il terreno sia effettivamente destinato all'attività agricola.

FAQ — Domande frequenti sull'IMU 2026

1. Chi è obbligato a pagare l'IMU nel 2026?

Sono obbligati al pagamento dell'IMU i proprietari di immobili (fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli) iscritti al catasto, nonché i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie. L'obbligo sussiste indipendentemente dalla residenza anagrafica del soggetto passivo. In caso di comproprietà, ciascun comproprietario è tenuto al pagamento in proporzione alla propria quota di possesso.

2. Come si calcola la base imponibile IMU?

La base imponibile IMU si calcola partendo dalla rendita catastale (valore attribuito dall'Agenzia delle Entrate), rivalutandola del 5% e moltiplicandola per il coefficiente catastale appropriato: 160 per abitazioni e uffici, 140 per laboratori, 80 per negozi e botteghe (C/1), 65 per immobili categoria D. L'aliquota IMU del proprio comune viene poi applicata a tale base per ottenere l'imposta annua dovuta.

3. Quali immobili sono esenti dall'IMU?

Sono esenti dall'IMU l'abitazione principale e le sue pertinenze (cat. A2-A7) non considerate di lusso, gli immobili posseduti da soggetti residenti all'estero che rientrano in Italia entro 12 mesi, gli immobili storici vincolati (con esenzione del 50%), i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, e i fabbricati rurali ad uso strumentale (D/10). Per l'agevolazione sull'abitazione principale è necessario che sia l'unica dimora abituale del proprietario.

4. Quali sono le scadenze IMU per il 2026?

Per il 2026 le scadenze IMU sono il 16 giugno (acconto) e il 16 dicembre (saldo). L'acconto si calcola applicando le aliquote e le detrazioni dell'anno precedente (2025), mentre il saldo tiene conto di eventuali modifiche normative introdotte entro il 28 ottobre 2026. È possibile anche versare l'intero importo in unica soluzione entro il 16 giugno. Il mancato rispetto delle scadenze comporta l'applicazione di sanzioni e interessi di mora.

5. Come si paga l'IMU con il modello F24?

Il pagamento dell'IMU avviene esclusivamente con il modello F24, compilabile online sul sito dell'Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel), tramite home banking, oppure presso qualsiasi sportello bancario o postale. I codici tributo variano a seconda della tipologia immobile: 3912 per abitazione principale di lusso, 3918 per altri fabbricati, 3916 per aree edificabili, 3914 per terreni agricoli. È necessario indicare il codice ente del comune in cui è situato l'immobile.

6. Cosa succede se si paga l'IMU in ritardo?

In caso di ravvedimento operoso (autocorrezione volontaria), le sanzioni variano dall'1% al 4,29% degli interessi legali a seconda del ritardo: fino a 14 giorni la sanzione è dello 0,1% giornaliero, da 15 a 90 giorni è dell'1,5%, da 91 giorni a un anno è del 1,67%, da uno a due anni del 3,75%, oltre due anni del 4,29%. Il ravvedimento è possibile solo prima che l'ente comunichi formalmente l'accertamento. Oltre i 90 giorni scatta la sanzione piena del 30% più gli interessi legali.

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