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NASpI 2026: Requisiti, Importo, Durata e Come Fare Domanda — Guida Completa

📌 In sintesi: La NASpI è l'indennità di disoccupazione per i lavoratori dipendenti. Per il 2026 spetta a chi perde il lavoro involontariamente, con almeno 13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni. L'importo massimo è circa 1.500 euro lordi/mese, la durata massima 24 mesi. La domanda va presentata entro 68 giorni dalla cessazione.

Cos'è la NASpI e a chi è rivolta

La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) è l'indennità di disoccupazione involontaria prevista dal D.Lgs. 22/2015 e succesivamente riformata nel corso degli anni. Sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione (ASpI e mini-ASpI) e rappresenta l'unica forma di tutela per i lavoratori dipendenti che perdono il lavoro senza colpa propria.

La NASpI è rivolta esclusivamente ai lavoratori dipendenti (a tempo determinato o indeterminato) del settore privato. Sono esclusi i lavoratori parasubordinati (collaboratori coordinati e continuativi, titolari di partita IVA che lavorano con continuità), i dipendenti pubblici con contratto a tempo indeterminato (che hanno tutele diverse), e i lavoratori agricoli stagionali (che hanno un trattamento specifico).

A Roma e nel Lazio, dove il mercato del lavoro è particolarmente dinamico con un'elevata concentrazione di contratti a tempo determinato nel settore dei servizi, del commercio, della ristorazione e del turismo, la NASpI rappresenta un ammortizzatore sociale fondamentale per centinaia di migliaia di lavoratori. Nel 2025 l'INPS ha erogato in Italia oltre 2 miliardi di euro di prestazioni NASpI, e la regione Lazio si conferma tra le prime regioni italiane per volumi di prestazioni.

Requisiti per avere diritto alla NASpI nel 2026

Per accedere alla NASpI è necessario soddisfare una serie di requisiti, sia di tipo contributivo che relativo alla causa di cessazione del rapporto di lavoro.

Requisito contributivo

Il lavoratore deve aver maturato almeno 13 settimane (circa 3 mesi) di contribuzione negli ultimi 4 anni (104 settimane) prima della cessazione del rapporto di lavoro. Le settimane di contribuzione vengono conteggiate indipendentemente dall'orario di lavoro (full-time o part-time), purché siano state effettivamente versati i contributi. Rientrano nel computo:

  • i contributi obbligatori versati dal datore di lavoro;
  • i contributi figurativi per malattia, infortunio o maternità;
  • eventuali contributi volontari;
  • i periodi di lavoro all'estero con contribuzione accreditata in Italia (convenzioni bilaterali di sicurezza sociale).

Le settimane utili sono quelle coperte da contribuzione (obbligatoria, figurativa o volontaria) nell'arco dell'ultimo quadriennio. Se il lavoratore ha avuto periodi di disoccupazione non indennizzata o di inattività, questi periodi non contribuiscono al requisito ma non lo invalidano, a condizione che il numero di settimane contribuite richieste sia comunque raggiunto.

Requisito relative alla causa di cessazione

Lo stato di disoccupazione deve essere involontario. Questo significa che il rapporto di lavoro deve essere cessato per una delle seguenti cause:

  • Licenziamento (per qualsiasi motivo, salvo dimissioni volontarie o giusta causa): licenziamento per motivi economici (cassa integrazione, riduzione di personale), licenziamento disciplinare, licenziamento per mancato superamento del periodo di prova, licenziamento per raggiungimento dell'età pensionabile.
  • Scadenza di contratto a termine: termine del rapporto di lavoro a tempo determinato (contratto di inserimento, contratto stagionale, contratto per esigenze temporanee di mercato). Attenzione: se il contratto viene rinnovato o prorogato, la scadenza naturale va dimostrata con la lettera di assunzione e la comunicazione di fine rapporto.
  • Dimissioni per giusta causa: quando il lavoratore è costretto a lasciare il lavoro per ragioni imputabili al datore di lavoro, come mancato pagamento dello stipendio, molestie, mobbing, modifiche sostanziali del contratto, trasferimento ingiustificato in altra sede. In questi casi la disoccupazione è considerata involontaria e dà diritto alla NASpI.
  • Dimissioni durante il periodo di maternità: la lavoratrice che si dimette entro il primo anno di vita del bambino (o entro il primo anno di ingress del minore in famiglia per adozione/affido) ha diritto alla NASpI. Questo例外 è particolarmente rilevante per le lavoratrici madri che non possono proseguire il rapporto lavorativo per esigenze di cura.
  • Risoluzione consensuale: la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro può dare diritto alla NASpI solo se è intervenuta nell'ambito di una procedura di cassa integrazione straordinaria o di un accordo sindacale (art. 7, comma 4, L. 604/66). La risoluzione consensuale "volontaria" tra datore e lavoratore non dà diritto alla NASpI.

Esclusioni

Non hanno diritto alla NASpI:

  • i lavoratori che si dimettono volontariamente senza giusta causa o motivi di salute;
  • i lavoratori che rifiutano senza giustificazione un'offerta di lavoro congrua;
  • i lavoratori che raggiungono i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata;
  • i dipendenti pubblici a tempo indeterminato;
  • i lavoratori con contratto di apprendistato (nel primo periodo);
  • i lavoratori domestici (che hanno un fondo specifico, il Fondo di previdenza per le addette ai servizi domestici).

Calcolo dell'Importo della NASpI 2026

La retribuzione di riferimento

La NASpI viene calcolata sulla base della retribuzione media mensile degli ultimi 4 anni di lavoro. Il calcolo considera le retribuzioni lorde imponibili ai fini previdenziali, incluse le ore di straordinario, le mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima) e i compensi in natura (se imponibili).

La formula per il calcolo è la seguente:

  • Retribuzione annua imponibile (ultimi 4 anni) / numero di settimane di contribuzione = retribuzione settimanale
  • Retribuzione settimanale × 4,33 = retribuzione mensile di riferimento
  • NASpI mensile = 75% della retribuzione mensile di riferimento (se questa è inferiore a un determinato importo)

Il massimale

La NASpI ha un massimale: l'importo non può superare una determinata soglia, rivalutata annualmente. Nel 2026 il massimale è di circa 1.500 euro lordi mensili. Questo significa che:

  • un lavoratore con retribuzione media mensile di 2.000 euro lordi non riceverà 1.500 euro (il 75%), ma il massimale, quindi circa 1.500 euro;
  • un lavoratore con retribuzione media mensile di 1.600 euro lordi riceverà 1.200 euro (il 75% di 1.600).

Il massimale viene applicato automaticamente dall'INPS al momento dell'erogazione. Non è possibile ottenere un importo superiore, anche se la retribuzione di riferimento è molto alta.

La riduzione progressiva (decadenza)

Un aspetto fondamentale da conoscere è che l'importo della NASpI diminuisce nel tempo. A partire dal quarto mese di fruizione (quindi dal primo giorno del quarto mese), l'indennità viene ridotta del 3% ogni mese. Questa riduzione è progressiva e cumulativa.

Facciamo un esempio pratico:

  • Importedi: 1.200 euro mensili (sotto il massimale)
  • Primi 3 mesi: 1.200 euro mensili
  • 4° mese: 1.200 × 0,97 = 1.164 euro
  • 5° mese: 1.164 × 0,97 = 1.129 euro
  • 6° mese: 1.129 × 0,97 = 1.095 euro
  • E così via...

La riduzione del 3% mensile fa sì che, verso la fine del periodo di fruizione, l'importo effettivo possa essere sensibilmente inferiore a quello iniziale. Questo meccanismo è pensato per incentivare la ricerca di una nuova occupazione e non scoraggiare l'eventuale rioccupazione.

Franchigie per lavoro accessorio e supplementare

Durante la percezione della NASpI è possibile svolgere lavoro occasionale (prestazioni occasionali ex Legge 128/2017, ex voucher) o lavoro supplementare (ore oltre il part-time) senza perdere integralmente l'indennità. Sono previste franchigie:

  • Prestazioni occasionali: fino a 5.000 euro annui di compenso la NASpI non viene ridotta né sospesa. Superata questa soglia, si applica un sistema di decurtazione progressiva.
  • Lavoro supplementare (part-time): se il lavoratore è assunto a tempo parziale e svolge ore oltre l'orario contrattuale, il compenso per le ore supplementari è cumulabile con la NASpI fino a una certa soglia.

Durata della NASpI: Tabella di Calcolo

La durata della NASpI dipende dai contributi accumulati negli ultimi 4 anni. La tabella seguente riepiloga le settimane di contributi e la corrispondente durata dell'indennità:

Settimane Contributi (ultimi 4 anni) Durata NASpI (mesi) Durata NASpI (settimane)
52 settimane (1 anno) 6 mesi 26 settimane
78 settimane (1,5 anni) 9 mesi 39 settimane
104 settimane (2 anni) 12 mesi 52 settimane
130 settimane (2,5 anni) 15 mesi 65 settimane
156 settimane (3 anni) 18 mesi 78 settimane
182 settimane (3,5 anni) 21 mesi 91 settimane
208 settimane (4 anni) 24 mesi (massimo) 104 settimane (massimo)

Come si calcola la durata

La durata della NASpI è calcolata in settimane e corrisponde alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni. In altre parole:

  • se negli ultimi 4 anni hai versato 104 settimane di contributi (2 anni), hai diritto a 52 settimane di NASpI (12 mesi);
  • se hai versato 156 settimane (3 anni), hai diritto a 78 settimane (circa 18 mesi);
  • se hai versato 208 settimane (4 anni), hai diritto a 104 settimane (24 mesi, durata massima).

La durata massima è di 24 mesi (104 settimane), indipendentemente dall'anzianità contributiva. Non è possibile cumulare periodi di NASpI per raggiungere una durata superiore: ogni nuova NASpI ri parte da zero e si calcola sui contributi degli ultimi 4 anni.

Interruzione e ripresa

Se durante la fruizione della NASpI il lavoratore trova un'occupazione a tempo indeterminato, l'indennità viene sospesa. Se il rapporto di lavoro cessa nuovamente entro 6 mesi dalla rioccupazione, è possibile riattivare la NASpI residua (senza presentare una nuova domanda, ma richiedendo la riattivazione). Se invece passano più di 6 mesi prima di un nuovo licenziamento, si perde il diritto alla NASpI residua e occorre presentare una nuova domanda (con il requisito contributivo da ricostruire).

Domanda NASpI: procedura e documenti necessari

La scadenza dei 68 giorni

La domanda di NASpI deve essere presentata entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Questa scadenza è perentoria: se la domanda viene presentata dopo il sessantottesimo giorno, il diritto all'indennità viene meno integralmente e non è possibile recuperarla.

Per "data di cessazione" si intende la data risultante dalla comunicazione di fine rapporto che il datore di lavoro è tenuto a inviare ai competenti enti (INPS, Centro per l'Impiego). È importante verificare che questa data coincida con quella effettiva di fine lavoro, perché eventuali discrepanze possono influire sulla decorrenza della prestazione.

Modalità di presentazione

La domanda NASpI si presenta esclusivamente per via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

  1. Portale INPS (www.inps.it): è necessario autenticarsi con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d'Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Una volta autenticati, si cerca il servizio "NASpI" e si compila il modulo online. Il sistema precompila alcune informazioni sulla base dei dati in possesso dell'INPS (estratto conto contributivo, dati anagrafici).
  2. Patronato: ci si rivolge a un Patronato come il Centro Pratiche Flaiano, dove un operatore compila la domanda per conto del lavoratore, verifica i requisiti e controlla che tutti i dati siano corretti. Il Patronato ha anche il vantaggio di poter integrare eventuali documenti mancanti e risolvere eventuali criticità.
  3. Contact Center INPS: è possibile chiamare il numero 803 164 (da telefono fisso) o il numero 06 164 164 (da cellulare), ma la domanda viene comunque presa in carico e poi elaborata dagli operatori.

Documenti da preparare

Al momento della domanda è importante avere a disposizione i seguenti documenti e informazioni:

  • Codice fiscale e documento d'identità del richiedente;
  • Ultime buste paga (almeno le ultime 4, utili per verificare la retribuzione di riferimento);
  • Lettera di licenziamento o comunicazione di scadenza del contratto (se a termine);
  • IBAN del conto corrente su cui accreditare la NASpI;
  • Coordinate bancarie (in caso di bonifico分隔);
  • Eventuale documentazione per dimissioni per giusta causa (verbali ispettivi, comunicazioni del datore di lavoro, documentazione medica, ecc.);
  • Modulo SR163 (se si svolge anche attività autonoma o si intendono cumulare redditi con la NASpI).

Decorrenza e prime erogazioni

La NASpI decorre dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro (se la domanda è stata presentata entro i 68 giorni). Se la domanda è presentata con ritardo (ma sempre entro i 68 giorni), la decorrenza è comunque dall'ottavo giorno dalla cessazione: non si perde il periodo intercorrente tra la cessazione e la domanda, perché la NASpI tiene conto della data di cessazione, non della data di domanda.

Le erogazioni avvengono con cadenza mensile, tramite accredito su conto corrente bancario o postale. Il primo pagamento può richiedere alcune settimane dalla presentazione della domanda, a causa dei tempi tecnici di elaborazione dell'INPS.

Obblighi del Beneficiario: gli accordi di ricollocamento

La carta arancione ARAN

A partire dalla data di domanda di NASpI, il lavoratore disoccupato ha l'obbligo di registrarsi presso il Centro per l'Impiego competente e di stipulare un patto di servizio personalizzato. A chi presenta la domanda NASpI viene rilasciata una Scheda di Profilazione della Disoccupazione (la cosiddetta "carta arancione ARAN"), che contiene le informazioni sul profilo professionale, le competenze e le esperienze lavorative del lavoratore.

Il patto di servizio prevede impegni concreti da parte del lavoratore: partecipazione ad attività di orientamento, corsi di formazione, invii candidacy ai potenziali datori di lavoro proposti dal Centro per l'Impiego. Il mancato rispetto degli impegni senza giustificato motivo comporta la sospensione o la revoca della NASpI.

Offerta di lavoro congrua: cosa significa

Il lavoratore in NASpI ha l'obbligo di accettare le offerte di lavoro congrue proposte dal Centro per l'Impiego. Un'offerta è considerata congrua se:

  • corrisponde al profilo professionale del lavoratore (titolo di studio, esperienza, competenze);
  • prevede una retribuzione non inferiore all'importo della NASpI percepita;
  • è situata in un raggio di 50 km dalla residenza del lavoratore (o è raggiungibile con mezzi pubblici in meno di 80 minuti);
  • riguarda un contratto di lavoro subordinato (non lavoro autonomo o a chiamata).

Il rifiuto di un'offerta congrua senza giustificato motivo porta alla sospensione della NASpI per 2 mesi al primo rifiuto e alla revoca definitiva al secondo rifiuto. Le sospensioni e le revoche sono gestite dall'INPS su segnalazione dei Centri per l'Impiego.

Casi Particolari

NASpI e lavoro a tempo determinato

Chi ha un contratto a tempo determinato e poi rimane disoccupato ha diritto alla NASpI se ha i requisiti contributivi (13 settimane negli ultimi 4 anni). Il calcolo della durata tiene conto di tutti i contributi, anche quelli di contratti precedenti. Se il lavoratore ha avuto più contratti a termine nello stesso quadriennio, tutti i periodi contribuiti vengono sommati.

NASpI e dimissioni per giusta causa

Le dimissioni per giusta causa danno diritto alla NASpI, ma richiedono una dimostrazione accurata. È consigliabile:

  • raccogliere tutte le comunicazioni scritte (email, lettere, diffide) che testimoniano le ragioni della giusta causa;
  • verificare che la giusta causa sia effettivamente riconducibile alle fattispecie previste dalla legge (mancato pagamento stipendi, modifiche contrattuali unilaterali, molestie, ecc.);
  • rivolgersi a un Patronato o a un legale per la valutazione della documentazione prima di presentare le dimissioni.

NASpI e maternità

Durante la percezione della NASpI, se la lavoratrice rimane incinta, ha diritto all'indennità di maternità INPS, che si cumula con la NASpI. L'indennità di maternità viene calcolata sulla base delle contribuzioni precedenti e sostituisce temporaneamente la NASpI. Al termine del congedo di maternità, la NASpI riprende a essere erogata per il periodo residuo.

NASpI e malattia

Se il beneficiario della NASpI si ammala e presenta un certificato medico, l'erogazione dell'indennità continua normalmente. La malattia non sospende la NASpI, salvo il caso in cui il lavoratore sia in malattia e abbia diritto all'indennità di malattia a carico dell'INPS (in questo caso le due prestazioni possono sovrapporsi e occorre verificare la cumulabilità).

Novità e Aggiornamenti Normativi 2026

Nel corso del 2025 e del primo trimestre del 2026 sono state introdotte alcune novità che incidono sulla NASpI:

  • Rivalutazione del massimale: il massimale NASpI viene rivalutato annualmente in base all'indice dei prezzi al consumo. Nel 2026 il massimale è stato portato a circa 1.500 euro lordi mensili, in aumento rispetto ai 1.471 euro del 2025.
  • Monitoraggio dei contratti a termine: le normative sui contratti a termine (decreto Dignità e successive modifiche) prevedono che i datori di lavoro che assumono con contratto a termine abbiano l'obbligo di comunicare all'INPS le eventuali conversioni o mancate conversioni. Questi dati vengono utilizzati per verificare i requisiti di accesso alla NASpI.
  • Estensione dell'assegno di ricollocamento: in alcune regioni, tra cui il Lazio, è stato potenziato il sistema di assegni di ricollocamento per i disoccupati NASpI, che danno diritto a servizi personalizzati di accompagnamento al lavoro offerti da agenzie private accreditate.
  • Digitalizzazione delle domande: l'INPS ha ulteriormente migliorato il processo di presentazione telematica, rendendo disponibili nuove funzionalità di precompilazione e di consultazione dello stato della domanda direttamente dal portale.

Domande Frequenti sulla NASpI 2026

Chi ha diritto alla NASpI nel 2026?

La NASpI spetta ai lavoratori dipendenti che perdono involontariamente il lavoro: licenziati, fine contratto a tempo determinato, dimissioni per giusta causa o dimissioni in maternità. Requisito fondamentale: almeno 13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni e stato di disoccupazione involontaria.

Come si calcola l'importo della NASpI 2026?

L'importo è pari al 75% della retribuzione media mensile degli ultimi 4 anni, con un massimo di circa 1.500 euro lordi mensili. Dal quarto mese in poi l'importo si riduce del 3% ogni mese. Sono previste franchigie per lavoro supplementare e accessorio.

Qual è la durata della NASpI?

La durata massima è pari alla metà delle settimane di contributi degli ultimi 4 anni. Ad esempio, con 104 settimane di contributi si ha diritto a 52 settimane di NASpI (12 mesi). Il massimo è 24 mesi (con almeno 208 settimane di contributi).

Entro quando va presentata la domanda di NASpI?

La domanda va presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Superata questa scadenza si perde il diritto all'indennità. La domanda si presenta online sul portale INPS o tramite un Patronato.

La NASpI è compatibile con un nuovo lavoro?

La NASpI è compatibile con lavoro occasionale fino a 5.000 euro annui (prestazioni occasionali) o 8.000 euro annui (lavoro subordinato a tempo determinato). Superate queste soglie, l'indennità viene sospesa. Con lavoro a tempo indeterminato la NASpI si interrompe.

Cosa succede se viene meno il requisito dello stato di disoccupazione?

Se il beneficiario rifiuta un'offerta di lavoro congrua (cioè conforme al profilo professionale e alle competenze) senza giustificato motivo, la NASpI viene sospesa per un periodo e successivamente revocata. Per ricevere la carta arancione ARAN è necessario dimostrare la ricerca attiva di lavoro.

Le dimissioni per giusta causa danno sempre diritto alla NASpI?

Le dimissioni per giusta causa danno diritto alla NASpI, ma la giusta causa deve essere dimostrata con documentazione adeguata: comunicazioni scritte del datore, verbali ispettivi, certificazioni mediche in caso di molestie o mobbing. È consigliabile rivolgersi a un Patronato o a un legale prima di formalizzare le dimissioni per valutare la sussistenza della giusta causa.

Cosa succede se trovo lavoro mentre percepisco la NASpI?

Se il nuovo lavoro è a tempo indeterminato, la NASpI si interrompe. Se il nuovo lavoro è a tempo determinato (o con contratto di somministrazione), la NASpI viene sospesa e può essere riattivata se il rapporto cessa entro 6 mesi. Il lavoro occasionale con compensi entro 5.000 euro annui non incide sulla NASpI.

⏰ Attenzione alla scadenza dei 68 giorni: Molti lavoratori perdono il diritto alla NASpI per non aver presentato la domanda in tempo. Se hai perso il lavoro, verifica subito i tuoi diritti e rivolgiti al Centro Pratiche Flaiano per la presentazione della domanda. Il nostro Patronato ti assiste gratuitamente nella procedura.

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